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Informazioni generali sugli impianti fotovoltaici
Che cosa è un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica? I vantaggi possono riassumersi in:
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole). Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico? Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti. Dove può essere installato un impianto fotovoltaico? I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno (salvo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti sul territorio). La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
Le condizioni ottimali in Italia sono:
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico? Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata (il calcolo dipende dalla potenza nominale del singolo pannello solare, il cui valore standard si assume tra 205 e 230 watt). Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico? La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti produttività annue massime:
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh. Informazioni sui costi per realizzare un impianto fotovoltaico.
Quanto costa un impianto fotovoltaico? Valori orientativi vanno da 4.200 euro (da verificare) per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 3.800 euro (da verificare) per kW per impianti di taglia elevata (500 - 1.000 kW) (iva esclusa). Questi costi sono puramente indicativi, e sono determinati da un insieme di variabili. E’ possibile richiedere un preventivo gratuito direttamente tramite il sito www-linea-piu.it. A quanto ammontano i costi di manutenzione di un impianto fotovoltaico? Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto. Informazioni generali sul nuovo conto energia.
Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico? Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. Chi può beneficiare dell’incentivazione? Possono beneficiare dell’incentivazione:
A quale energia viene riconosciuto l’incentivo? L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica. Quali impianti possono accedere all’incentivazione? Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 come da D.M. del 5 maggio 2011: • a seguito di nuova costruzione; • a seguito di rifacimento totale; • a seguito di potenziamento. Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico? No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW. Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 5 maggio 2011? Il D.M. 5 maggio 2011 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 5 maggio 2011? I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646. L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata? Sì, sono però esclusi da questo tetto i cosiddetti “piccoli impianti”
L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti? Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010. Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE? Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 5 maggio 2011, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione. Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi? A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web. Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile. A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE. Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere? Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it. In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzareapposito modulo. Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE. In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia? Il premio legato all’uso efficiente dell’energia e consiste in una maggiorazione percentuale variabile tra il 5% e il 30% della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005): ”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”. In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio? Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio. Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale). Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio. Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo? Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo? Prima di tutto è fatto obbligo comunicare al GSE la cessione entro 30 gg dalla data di registrazione dell’atto di cessione. La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti. Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti? L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
Entro 15 giorni lavorativi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso. Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio? È necessario utilizzare il portale del GSE (https://fotovoltaico.gsel.it) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE. Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico. A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo? Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 5 maggio 2011 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione solo ed esclusivamente tramite portale web. Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo? La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico. Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico? La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti? Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati. Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante? Al momento il settore è in attesa di ricevere le nuove linee guida al quarto conto che saranno pubblicate sul portale del GSE presumibilmente alla metà di luglio. E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente? Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35). Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche il “camerale”? Non è richiesto. Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio? Non è richiesto. E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti? Non è richiesto. E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per la compilazione e l’invio delle comunicazioni? Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente. Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4). Per gli impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario costituire ed allegare alla domanda di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a favore del GSE? Non è richiesto Indietro |